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Sez. U, Sentenza n. 4502 del 07/07/1988 (Rv. 459450 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONE IN UNICO GRADO ANZICHÉ RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL T.A.R. PER EFFETTO DEL SUO SOPRAVVENUTO INSEDIAMENTO - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459450-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONE IN UNICO GRADO ANZICHÉ RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL T.A.R. PER EFFETTO DEL SUO SOPRAVVENUTO INSEDIAMENTO - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo a pronuncia del consiglio di stato, è inammissibile il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, rivolto a sostenere che detto consiglio, anziché decidere in unico grado, avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al tribunale amministrativo regionale, per effetto del suo sopravvenuto insediamento, considerato che la relativa questione attiene ad una ripartizione di compiti fra organi giurisdizionali amministrativi, cioè alla Competenza, non ai limiti esterni delle attribuzioni degli organi medesimi. (V 9211/87, mass n 456422).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)