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Sez. 1, Sentenza n. 1700 del 18/12/1968 Ud. (dep. 28/03/1969) Rv. 110829 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - PREVALENZA SU QUELLO DICHIARATO O REALE - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO ELETTO E NON A MANI PROPRIE - NULLITA ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1968-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110829-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - PREVALENZA SU QUELLO DICHIARATO O REALE - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO ELETTO E NON A MANI PROPRIE - NULLITA ASSOLUTA.*

Il domicilio eletto prevale sia su quello dichiarato che su quello reale. Ne consegue che quando un imputato abbia dichiarato il proprio domicilio ai sensi dell'art.171 commi primo e secondo cod.proc.pen. ed elegga con successiva dichiarazione domicilio per le notificazioni, queste devono essere eseguite nel domicilio eletto salvo che la consegna dell'atto avvenga a mani proprie del notificando. Ogni notificazione eseguita in luogo diverso e non a mani proprie e da ritenere viziata da nullita insanabile ex art.185 n.3 cod.proc.pen. (V.102328, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)