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Sez. 6, Sentenza n. 25711 del 17/05/2016 Ud. (dep. 21/06/2016) Rv. 267011 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione - Assenza di specificità - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267011-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

È inammissibile l'appello che si limiti alla mera riproposizione dei temi già valutati insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza, trattandosi di impugnazione inidonea ad orientare il giudice di secondo grado verso la decisione di riforma. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che aveva sovvertito il giudizio assolutorio di primo grado, sulla base dell'impugnazione del P.M., che invitava genericamente a contrapporre alla prima decisione una valutazione alternativa, plausibile, ma non sorretta inequivocamente da maggiore attendibilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)