Sez. 2 - , Ordinanza n. 21427 del 06/07/2022 (Rv. 665173 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI | Contratto sottoposto a condizione sospensiva - Obbligo di buona fede - Inadempimento - Momento valutabile ai fini del danno risarcibile - Mancata attivazione della parte per la realizzazione della condizione - Sussistenza - Momento della domanda giudiziale - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI
In caso di inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1358 c.c., il momento dell'inadempimento – utile ai fini della determinazione del danno risarcibile e della sua decorrenza – va individuato in quello (ultimo) in cui risulta che la parte non si sia attivata per consentire il verificarsi della "condicio facti" (nella specie, l'ottenimento del mutuo agevolato, da parte del promissario acquirente, da perfezionarsi entro sette mesi dalla sottoscrizione del preliminare di vendita) e non già nel successivo momento della proposizione, ad opera della parte in mala fede, della domanda giudiziale di risoluzione del contratto (già inefficace per mancato avveramento della condizione).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)