Sez. 2, Sentenza n. 6488 del 16/07/1997 (Rv. 506034 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - EFFETTI | Inefficacia del contratto, salvo ratifica del rappresentato - Rapporto fra falso rappresentante e terzo contraente - Mera responsabilità aquiliana per il danno risentito per l'aver confidato nella esistenza della procura - Possibilità, ex art. 1399 cod. civ., dello scioglimento consensuale del contratto - Rilevanza - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - EFFETTI
I negozi stipulati, in rappresentanza di altri, da chi non abbia il relativo potere, sono privi di ogni efficacia come tali, potendo acquistarla soltanto in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'interessato, ed esclusivamente nei confronti di quest'ultimo. Quanto al vincolo che si costituisce fra il "falsus procurator" ed il terzo contraente esso è limitato alla responsabilità di natura aquiliana dell'uno, per il danno sofferto, dall'altro, per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto, il quale - pertanto - di per sè è del tutto inefficace, salva l'eventualità della ratifica da parte dell'interessato. Quanto poi alla prevista necessità del consenso del "falsus procurator", ai fini della risoluzione consensuale del negozio, essa si rende del tutto consequenziale al principio per cui il "mutuo dissenso", come "actus contrarius", deve provenire dagli stessi originari contraenti; ma il vincolo che esso scioglie non è un rapporto contrattuale che possa essere sorto fra loro, bensì la situazione di soggezione in cui versa il terzo, a fronte del potere di ratifica che compete all'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)