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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 553 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-27, depositata il 1987-12-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:553
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3907

  • Reato continuato
  • VIOLAZIONI PIÙ GRAVI OGGETTO DI GIUDIZIO IN CORSO E VIOLAZIONI PIù LIEVI OGGETTO DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO
  • Continuazione
  • Inapplicabilità
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione già decisa con sentenza interpretativa di rigetto. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - dell'art. 81, comma secondo, cod.pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto di giudizio in corso, e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato). - Cfr. S. n. 115/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Mucerino Carolina, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto, in fatto, che la Corte di Cassazione - Sez. terza penale, con ordinanza 2 febbraio 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.81, secondo comma, cod.pen., con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso, e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato; che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile perché la norma ostativa, all'applicazione della continuazione nel caso di specie, non è l'art. 81 che non pone limiti, ma bensì l'art. 90 cod.pen. che tutela il giudicato;
punto 2
Considerato che la questione è già stata decisa con sentenza interpretativa di rigetto 9 aprile 1980, n. 115.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., sollevata dalla Corte di Cassazione - Sez. terza penale, con ordinanza 2 febbraio 1987, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze