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Sez. 1, Sentenza n. 316 del 31/01/1985 Cc. (dep. 15/03/1985) Rv. 168311 - 01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - PROCEDIMENTI IN FASI DIVERSE - AMMISSIBILITÀ - CON PROCEDIMENTO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168311-01

COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - PROCEDIMENTI IN FASI DIVERSE - AMMISSIBILITÀ - CON PROCEDIMENTO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RAGIONI.*

Ancorché il conflitto di Competenza sia ammissibile anche in relazione a procedimenti pendenti in fasi processuali diverse, quando abbiano ad oggetto la stessa regiudicanda, da individuarsi nei suoi elementi tipici della condotta, dell'evento e del nesso causale, la Corte di Cassazione non può essere coinvolta (come soggetto antagonista) nella procedura dei conflitti. A parte, infatti, la considerazione che la identificazione del fatto-reato oggetto dei diversi procedimenti impone una valutazione di merito che non può esaurirsi nella sommaria delibazione che la Corte suprema effettua in Sede di risoluzione dei conflitti, non V'è dubbio che tale organo, nell'Esercizio della sua funzione regolatrice, non può essere antagonista di altro giudice nella attribuzione della Competenza e perdere, così, quella posizione di terzietà che la legge gli conferisce nella procedura in questione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)