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Sez. U, Sentenza n. 4515 del 11/10/1978 (Rv. 394189 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO IN TEMA DI FISSAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI PROTESTI FRA NOTAI ED UFFICIALI GIUDIZIARI - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394189-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO IN TEMA DI FISSAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI PROTESTI FRA NOTAI ED UFFICIALI GIUDIZIARI - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il decreto con il quale il Presidente della Corte d'appello, a norma dell'art 10 secondo comma della legge 12 giugno 1973 n 349, fissa i criteri per la ripartizione dei protesti di assegni e cambiali fra notai ed ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, in difetto di accordo fra i medesimi, non costituisce provvedimento giurisdizionale decisorio, in quanto non dirime una lite, con statuizioni capaci di acquistare autorita di giudicato, attribuendo ad una delle parti il bene conteso, ma configura atto di natura amministrativa, diretto a disciplinare e regolare il funzionamento del pubblico servizio dei protesti, in relazione ad esigenze essenzialmente di ordine generale. Ne consegue che l'indicato decreto non e impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 12/06/1973 num. 349 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)