Sez. L, Sentenza n. 2215 del 30/05/1977 (Rv. 385935 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE DI ANZIANITA - SOSTITUZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE DI ANZIANITA - SOSTITUZIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA - ESCLUSIONE.*
Il titolare di pensione d'invalidita, a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dell'art 13 della legge n 903 del 1965, istitutiva della pensione di anzianita, non ha diritto a conseguire tale pensione in sostituzione di quella di invalidita, avvalendosi, ai fini del requisito, dei trentacinque anni di effettiva contribuzione oltre che dei contributi versati all'INPS successivamente al pensionamento per invalidita. (Conf 2740/76, mass n 381525; (Conf 2451/75, mass n 376340).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)