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Sez. 6, Sentenza n. 1687 del 28/11/1968 Ud. (dep. 18/01/1969) Rv. 109982 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO - STATO DI DETENZIONE DELL'IMPUTATO - SOSPENDE LA ELEZIONE DEL DOMICILIO - SCARCERAZIONE - RIACQUISTO DI EFFICACIA DELLA ELEZIONE.*
Stato
decisa il 1968-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109982-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO - STATO DI DETENZIONE DELL'IMPUTATO - SOSPENDE LA ELEZIONE DEL DOMICILIO - SCARCERAZIONE - RIACQUISTO DI EFFICACIA DELLA ELEZIONE.*

Il temporaneo stato di detenzione dell'imputato vale solo a sospendere, ma non ad escludere l'efficacia della elezione della dichiarazione di domicilio fatta dal detenuto nell'interrogatorio reso in carcere. E percio pienamente valida la notifica del decreto di citazione eseguita, dopo la scarcerazione dell'imputato per liberta provvisoria, presso il domicilio eletto, a meno che questo non sia stato revocato nelle forme di rito. (Conf.109322, anno 1968* 102325, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)