Sez. 1, Sentenza n. 12874 del 19/11/1999 (Rv. 531337 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Deduzioni ILOR ex art. 120 d.P.R. n. 917/86 - Richiesta all'atto della dichiarazione annuale - Omissione - Richiesta successiva - Ammissibilità - Limiti - Richiesta in sede contenziosa a seguito di notifica di cartella esattoriale non preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento - Ammissibilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
La deduzione dell'ILOR, di cui all'art. 120 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, costituisce un vero e proprio diritto del contribuente, non condizionato a facoltà discrezionali dell'amministrazione e, in particolare, non subordinato alla richiesta di applicazione dell'interessato nella dichiarazione dei redditi o, comunque, nel termine da essa stabilito. Conseguentemente tale richiesta, non espressamente sanzionata da decadenza e finalizzata unicamente alla determinazione della base imponibile con l'esclusiva funzione di sollecitare l'ufficio impositore all'indagine sui presupposti di detta riduzione, ben può effettuarsi anche in un momento successivo, allorché la pretesa impositiva è portata a conoscenza del contribuente e, quindi, in mancanza di accertamento, quando il ruolo è pubblicato e la cartella esattoriale viene notificata al contribuente, il quale può richiedere in quel momento, in sede contenziosa dinanzi alle Commissioni Tributarie, l'indagine suindicata, non compiuta dall'ufficio in sede di verifica della dichiarazione, salva, in tal caso, la produzione di effetti soltanto "ex nunc" di detta richiesta, con ogni riflesso in ordine all'obbligo, allo stato, del pagamento dell'imposta e alla disciplina degli interessi sul relativo debito.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)