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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2855 del 31/01/2022 (Rv. 663801 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - PAGAMENTO DEL SALDO | Piano di rientro concordato tra banca e cliente – Natura meramente ricognitiva - Conseguenze - Clausole negoziali - Nullità per difetto di forma - Deducibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663801-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - PAGAMENTO DEL SALDO

In tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente.

Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)