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Sez. 5, Sentenza n. 10394 del 07/02/2006 Ud. (dep. 24/03/2006) Rv. 233767 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - PENA | Derubricazione, disposta d'ufficio, dell'originaria ipotesi di reato senza rideterminare la pena - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233767-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - PENA

In tema di giudizio di appello, il principio di cui all'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen. - che statuisce come inderogabile la corrispondente diminuzione di pena ogniqualvolta sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti - si applica anche nel caso in cui sia il giudice d'ufficio a escludere alcuno dei reati concorrenti, a dichiararlo estinto ovvero a modificarne la qualificazione giuridica in senso favorevole all'imputato. Ne deriva che è illegittima la decisione con cui il giudice di appello abbia modificato d'ufficio la qualificazione giuridica del fatto, derubricando l'originaria ipotesi di reato in altra meno grave (nella specie da falso in atto pubblico a falso in certificato amministrativo), omettendo di provvedere a rideterminare la pena per i reati oggetto della pronuncia di condanna (nella specie furto e falso), previa individuazione del reato più grave (nella specie quello di furto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)