Sez. 1, Sentenza n. 1371 del 27/02/1980 (Rv. 404900 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESPORTAZIONI - RESTITUZIONE DELL'IGE SUI PRODOTTI ESPORTATI, PREVISTA DALLA LEGGE N 570 DEL 1954 - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - CONDIZIONI - NATURA - SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN PASSATO - AZIONE DI RIPETIZIONE - ESPERIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESPORTAZIONI - RESTITUZIONE DELL'IGE SUI PRODOTTI ESPORTATI, PREVISTA DALLA LEGGE N 570 DEL 1954 - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - CONDIZIONI - NATURA - SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN PASSATO - AZIONE DI RIPETIZIONE - ESPERIBILITA.*
In tema di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati, secondo la disciplina della legge 31 luglio 1954 n 570, il provvedimento di esclusione da detto beneficio, per il periodo massimo di un anno, che il ministro per le Finanze puo adottare, a carico dell'esportatore che abbia usato mezzi illeciti per ottenere restituzioni dell'imposta, ai sensi dell'art 6 della citata legge, integra una sanzione amministrativa, operante esclusivamente per il futuro, la quale, tuttavia, non esclude che, per le somme in passato indebitamente percepite, l'esportatore medesimo resti soggetto ad Azione di ripetizione, a norma dell'art 2033 cod civ, e, quindi, a prescindere dalla ricorrenza o meno di un errore scusabile dell'amministrazione erogatrice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 31/07/1954 num. 570 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)