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Sez. 1, Sentenza n. 9812 del 06/06/1995 Ud. (dep. 22/09/1995) Rv. 202546 - 01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - In genere | Accoglimento del gravame dell'imputato relativo a circostanze e reati concorrenti - Diminuzione della pena - Necessità - Intervento su elementi della pena relativi a capi o punti non coinvolti nella impugnazione - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202546-01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - In genere

Nei casi previsti dall'art 597 comma quarto cod. proc. pen. (accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti) il giudice, oltre che essere vincolato dal generale divieto della "reformatio in pejus" posto dal terzo comma del medesimo articolo, ha in ogni caso il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata, in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione, e, in applicazione del principio devolutivo, non può intervenire su elementi di pena relativi a capi o punti in nessun modo coinvolti nell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)