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Sez. 5, Sentenza n. 1618 del 03/12/1982 Ud. (dep. 22/02/1983) Rv. 157533 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157533-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA.*

Nella valutazione della personalità dell'imputato ai fini del diniego delle attenuanti generiche il giudice può anche tener conto dei soli precedenti penali, non essendo necessario che compia una specifica disamina di tutti gli elementi che possono consigliare una particolare mitezza nella Determinazione della pena. (Conf mass n 148836; (Conf mass n 143517).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)