Sez. L, Sentenza n. 6284 del 25/10/1986 (Rv. 448526 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE - ATTO DIVERSO DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - EFFICACIA SOSPENSIVA OD INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE - ATTO DIVERSO DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - EFFICACIA SOSPENSIVA OD INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE.*
Al di fuori dei casi di sospensione e di interruzione specificamente previsti dagli artt. 111, commi secondo e terzo, e 112, comma quarto, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nessun atto diverso dalla domanda giudiziale può avere efficacia sospensiva o interruttiva del termine triennale di prescrizione dell'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (V 4857/85, mass n 442251).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)