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Sez. 1, Sentenza n. 880 del 24/05/1968 Ud. (dep. 28/09/1968) Rv. 109194 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DIFESA LEGITTIMA - ESCLUSIONE - FORMULA DI ASSOLUZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109194-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DIFESA LEGITTIMA - ESCLUSIONE - FORMULA DI ASSOLUZIONE.*

Lo stato di legittima difesa, agendo come scriminante, presuppone la esistenza del reato commesso ai fini di difesa mentre le cause che escludono la punibilita, per le quali il giudice e tenuto a dichiarare il proscioglimento anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, sono quelle espressamente contemplate nell'art. 152 cod.proc. pen., e fra esse non e compresa la legittima difesa. Ne questa puo essere assorbita nella formula perche la legge non lo prevede come reato, posto che, ove sussista la scriminante, il reato e perfetto in tutti i suoi elementi, ma l'autore non e punibile per aver agito in istato di difesa legittima, che e la formula da adottare in tale caso. (V. 105979, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)