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Sez. 5, Sentenza n. 7336 del 25/03/1983 Ud. (dep. 02/09/1983) Rv. 160141 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - NOTIFICA DELL'ESTRATTO - FINALITÀ - ELEMENTI NECESSARI - PRECISAZIONE - FATTISPECIE: MANCANZA DEI CAPI DI IMPUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160141-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - NOTIFICA DELL'ESTRATTO - FINALITÀ - ELEMENTI NECESSARI - PRECISAZIONE - FATTISPECIE: MANCANZA DEI CAPI DI IMPUTAZIONE.*

La finalità della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, imposta dall'art. 500 cod. proc. pen., è quella di dare notizia all'imputato che una sentenza è stata pronunziata nei suoi confronti, in sua contumacia, onde porlo in grado di esercitare eventualmente il diritto di impugnazione entro il termine prescritto. A tal fine non è necessaria la menzione in esso di tutti i requisiti formali della sentenza, ma è sufficiente l'indicazione della natura e contenuto delle statuizioni conclusive del procedimento, attraverso la comunicazione del tenore del dispositivo. (nella specie la Cassazione ha ritenuto che, la riproduzione nell'estratto contumaciale della sentenza dei capi di imputazione, già noti all'imputato attraverso il decreto di citazione a giudizio, non sia requisito essenziale per la sua validità). (Conf mass n 145216).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)