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Sez. 3 - , Sentenza n. 18782 del 26/09/2016 (Rv. 642108 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO | Litisconsorzio facoltativo attivo - Promozione autonoma di distinti giudizi - Abuso processuale - Esclusione - Facoltà - Sussistenza - Fattispecie in tema di responsabilità per fatto illecito.
Stato
decisa il 2016-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642108-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO

In tema di litisconsorzio facoltativo (nella specie, sussistente tra più soggetti danneggiati a seguito di un unico fatto illecito), la possibilità di agire unitamente nel medesimo processo in ragione della connessione delle domande non può essere interpretata quale obbligo derivante dal principio di ragionevole durata del processo, secondo una logica di economia processuale, posto che la scelta della promozione autonoma dell'azione in distinti processi non integra un abuso ma il legittimo uso di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)