Sez. L, Sentenza n. 6500 del 07/05/2002 (Rv. 554180 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Deficit intellettivo - Accertamento ai fini dell'assegno di invalidità - Rilevanza nel medesimo giudizio ai fini della capacità di agire - Esclusione - Fondamento.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, l'accertamento di un deficit intellettivo, che unitamente ad altre affezioni conduca all'accoglimento della domanda, non influisce sulla capacità di agire del richiedente, che persiste fino a quando non venga, in sede propria, effettuato l'accertamento dell'eventuale incapacità di intendere e di volere, con la conseguente pronunzia di interdizione.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)