Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare
Testo in vigore al
Art. 109
1. L'insegnamento della religione e' affidato al maestro della classe sempreche' sia riconosciuto idoneo a norma dell'articolo seguente e lo accetti. Quando cio' non sia possibile, e' affidato ad insegnante di altra classe o a persona estranea alla scuola, purche' riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 27 del testo unico.
Art. 110
1. Ogni anno, prima dell'inizio delle lezioni, l'ispettore conferisce personalmente con l'autorita' diocesana per la dichiarazione di idoneita' dei maestri delle singole classi all'insegnamento della religione ed invia al provveditore l'elenco di essi, firmato anche dalla suddetta autorita'.
Art. 111
1. In difetto di insegnanti idonei, l'ispettore invia al provveditore un elenco di persone che si dichiarino disposte ad impartire l'insegnamento religioso e sulle quali, nei modi indicati all'articolo precedente, si sia favorevolmente espressa l'autorita' ecclesiastica predetta.
2. Il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, procede alle dichiarazioni di idoneita' e al conferimento degli incarichi.
Art. 112
1. I genitori o gli esercenti la patria potesta', che a norma dell'articolo 27, ultimo comma, del testo unico intendono provvedere direttamente all'istruzione religiosa dei loro fanciulli, sono tenuti a farne dichiarazione scritta al direttore didattico, indicando in che modo vi provvederanno. Il direttore didattico autorizza l'alunno ad assentarsi durante il tempo riservato all'insegnamento religioso e tiene conto delle dichiarazioni ricevute per le annotazioni, che devono figurare nei certificati di studio.
Art. 113
1. Le disposizioni degli articoli precedenti relative all'insegnamento religioso si applicano anche ai Comuni, che con servano l'amministrazione delle scuole.
Capo III. Formazione delle classi e avvicendamento.
Art. 114
1. Il direttore didattico provvede al principio dell'anno scolastico alla formazione della 1ª classe elementare in base al numero degli obbligati ed a quello dei ripetenti.
2. Dove sia possibile, raggruppa gli alunni in classi distinte secondo che abbiano o meno frequentato la scuola materna.
Art. 115
1. Ogni anno il direttore didattico provvede all'assegnazione delle classi, disponendo di regola l'avvicendamento degli insegnanti per tutte le classi dalla 1ª alla 5ª.
2. Qualora non sia possibile l'avvicendamento totale, si dovranno disporre almeno avvicendamenti parziali.
Capo IV. Orario.
Art. 116
1. Ogni classe ha il numero di ore settimanali di lezione prescritto dal quadro di orientamento quale risulta dall'allegato B al presente regolamento.
Art. 117
1. L'anno scolastico ha normalmente la durata di dieci mesi.
2. I giorni effettivi di lezione non possono essere in numero inferiore a 180, dei quali: 150 sono dedicati allo svolgimento dei programmi e 30 complessivamente per le iscrizioni, le interrogazioni per ricapitolazioni, le lezioni straordinarie occasionali e gli esami.
Art. 118
1. L'orario scolastico quotidiano e' normalmente diviso in due turni: antimeridiano e pomeridiano. Il giovedi' e' giorno di vacanza; sono altresi' giorni di vacanza quelli riconosciuti festivi dallo Stato.
2. Il provveditore, pero', puo' autorizzare, qualora eccezionali circostanze lo richiedano, l'orario unico nel mattino per singole scuole. In questo caso il giovedi' e' giorno di lezione, l'orario settimanale di venticinque ore e' ripartito nei sei giorni e i giorni effettivi di lezione sono 216, di cui 36 dedicati alle iscrizioni ed alle altre operazioni, di cui all'articolo precedente.
3. I direttori didattici possono includere nel novero dei giorni di lezione un certo numero di giovedi', preferendo i giovedi' piu' prossimi alle vacanze e alle festivita' religiose e civili del calendario ufficiale.
4. I direttori didattici, se peculiari ragioni locali non rendano possibile lo stabilire i 180 giorni di lezione, fissati come minimo dall'art. 117, entro la durata normale dell'anno scolastico, possono includere nel calendario come giorni di scuola tutti i giovedi' disponibili.
5. Qualora - per accertata mancanza di aule scolastiche e finche' essa duri - si debbano alternare in una medesima aula con orario ridotto a tre ore classi affidate a differenti insegnanti, il giovedi' sara' considerato giorno di lezione tanto per le classi del turno antimeridiano che per quelle del turno pomeridiano. Le classi ad orario ridotto saranno affidate per ciascuna sede scolastica agli insegnanti che abbiano migliore qualifica e maggiore anzianita', anche all'infuori delle norme sull'avvicendamento degli insegnanti.
Capo V. Arredamento scolastico.
Art. 119
1. Gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento.
Art. 120
1. I Comuni possono ottenere sussidi per l'arredamento delle scuole. Le domande debbono essere accompagnate dai seguenti documenti:
1° relazione del direttore didattico sui bisogni della scuola in rapporto all'arredamento;
2° elenco degli oggetti da acquistarsi, coi prezzi relativi, concordato con il Comune dal direttore e da questo redatto.
2. Quando si tratti di sussidio per acquisto di banchi, si dovra' presentare al Ministero il disegno-tipo del banco, che dovra' rispondere alle esigenze igieniche e pedagogiche.
3. Le domande debbono essere presentate per il tramite del provveditore, che esprime il suo parere.
Art. 121
1. Il sussidio per acquisto di suppellettile scolastica non puo' superare il terzo della spesa presunta, valutata di accordo con il direttore.
Capo VI. Scuole del grado preparatorio.
Art. 122
1. Sono considerate scuole del grado preparatorio quelle, comunque denominate, mantenute da Istituti, che attendono alla educazione ed all'istruzione infantile e che rispondono alle seguenti condizioni:
a) abbiano il personale insegnante munito del titolo legale prescritto e con nomina debitamente approvata;
b) applichino e svolgano gli orari ed i programmi di cui all'art. 107;
c) abbiano locali e materiale didattico rispondenti sia dal lato pedagogico sia dal lato igienico alle prescrizioni vigenti.
Art. 123
1. Gli Istituti di cui all'articolo precedente ed in genere tutti quelli per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati, sono soggetti per la parte didattica alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi locali.
2. Sugli Istituti, giuridicamente riconosciuti come enti di istruzione e di educazione, il Ministero, oltre alla vigilanza didattica, esercita la tutela nei riguardi del funzionamento amministrativo di essi, per mezzo del provveditore, nei limiti e nelle forme stabiliti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 124
1. Nelle scuole del grado preparatorio, nelle quali non sia ancora costituito il corso normale di tre anni, l'istruzione e' ordinata in modo che non vi sia interruzione tra il termine del grado preparatorio e l'inizio del grado inferiore.
2. A tal fine i programmi debbono essere adattati alla minore durata dell'intero corso.
Art. 125
1. Gli statuti degli enti, di cui al 2° comma dell'art. 123, debbono:
a) disciplinare il funzionamento delle scuole del grado preparatorio per modo che rispondano alle esigenze degli orari e dei programmi;
b) disciplinare l'assunzione del personale, la cui nomina deve essere approvata a norma di legge, e la cessazione del rapporto di impiego;
c) stabilire, compatibilmente con le risorse dell'ente, un adeguato trattamento economico al personale;
d) disporre la iscrizione delle maestre al Monte pensioni governativo ai sensi di legge ed il pagamento dei relativi contributi.
Art. 126
1. Per la concessione dei sussidi e contributi alle scuole del grado preparatorio prevista dall'art. 44, n. 2, del testo unico i provveditori compilano un piano di proposte tenendo presenti:
a) anzitutto gli istituti di educazione ed istruzione infantile, che gia' si sono trasformati in scuole del grado preparatorio;
b) quelli che sono in corso di trasformazione;
c) gli enti, le associazioni, i comitati ed i privati, che gia' abbiano un'organizzazione di mezzi al fine generico dell'assistenza ed educazione infantile.
Art. 127
1. Le proposte, di cui all'articolo precedente, debbono pervenire al Ministero entro il 15 settembre di ciascun anno, accompagnate da una relazione illustrativa circa le condizioni degli istituti da sussidiare e l'impiego che ciascun ente abbia fatto dei contributi e sussidi concessi per l'anno precedente.
Capo VII. Scuole e corsi per il conseguimento del diploma d'insegnante del grado preparatorio.
Art. 128
1. Le Regie scuole di metodo per la preparazione di maestre del grado preparatorio di cui all'art. 41 del testo unico sono istituite in seguito a convenzione con enti morali su proposta del Ministero e per domanda degli enti morali medesimi.
2. La domanda dev'essere corredata dei seguenti atti:
a) piani e prospetti dei locali destinati alla scuola di metodo ed alle classi preparatorie per lo svolgimento di un efficace tirocinio;
b) stato del personale in servizio presso le classi preparatorie con indicazione dei titoli e dello stipendio di cui e' fornito;
c) deliberazioni, prese ed approvate nelle forme di legge, con cui gli enti assumono l'obbligo di sostenere la rispettiva quota di spese per l'impianto ed il funzionamento dell'istituto;
d) deliberazione motivata del provveditore.
Art. 129
1. Prima di deliberare sulle domande, il Ministero fa visitare da un proprio ingegnere i locali destinati all'istituto ed esamina i progetti di costruzione e di restauro, invitando gli enti ad apportarvi le modificazioni che fossero necessarie.