diritto.io

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (79/373/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la produzione zootecnica assume una particolare importanza nell'agricoltura della Comunità economica europea e che il raggiungimento di risultati soddisfacenti dipende ampiamente dall'utilizzazione di alimenti per animali idonei e di buona qualità;

considerando che una regolamentazione del settore degli alimenti per animali è un fattore importante per aumentare la produttività dell'agricoltura, considerata l'importanza che possono assumere al riguardo gli alimenti composti;

considerando che, nel disciplinare la commercializzazione degli alimenti composti, occorre provvedere affinchù questi ultimi abbiano effetti positivi sulla produzione zootecnica; che, pertanto, gli alimenti devono sempre essere di qualità sana, leale e mercantile; che inoltre essi non devono presentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone, nù essere commercializzati in modo tale da indurre in errore;

considerando che è necessario fornire agli utilizzatori un'informazione esatta e significativa sugli alimenti composti messi a sua disposizione; che a tal fine è necessario dichiarare quanto meno il tenore dei componenti analitici che determinano sostanzialmente la qualità dell'alimento;

considerando che, in attesa dell'adozione di disposizioni complementari, appare necessario, in considerazione della prassi esistente in alcuni Stati membri, prevedere - provvisoriamente - la possibilità di esigere a livello nazionale una dichiarazione più completa della composizione degli alimenti, per quanto riguarda i componenti analitici e gli ingredienti utilizzati; che tuttavia tali dichiarazioni possono essere richieste soltanto in quanto siano previste dalla presente direttiva;

considerando che occorre peraltro che tutti i produttori di alimenti per animali abbiano la possibilità di indicare sull'etichetta un certo numero di informazioni utili per gli utilizzatori; che gli Stati membri conservano inoltre il diritto di autorizzare i produttori a fornire indicazioni supplementari;

considerando che, fino all'adozione di disposizioni comunitarie, gli Stati membri conservano la possibilità di esigere che gli alimenti composti, commercializzati nel loro territorio, siano fabbricati a partire da determinate sostanze o non contengano talune sostanze, purchù le regolamentazioni loro applicabili prevedano tali limitazioni al momento dell'adozione della presente direttiva;

considerando che, finchù non saranno stati elaborati metodi comunitari, gli Stati membri non potranno esigere o permettere l'indicazione del valore energetico, a meno che tale dichiarazione non fosse richiesta o ammessa nel loro territorio al momento dell'adozione della presente direttiva;

considerando che, per fornire una garanzia sufficiente agli utilizzatori, occorre che gli alimenti composti siano in linea di principio commercializzati in imballaggi o recipienti chiusi; che sembra peraltro necessario prevedere la possibilità di derogare a tale regola in alcuni casi particolari da definire a livello comunitario;

considerando che gli Stati membri devono fare in modo che gli alimenti composti che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva non siano soggetti nella Comunità ad alcuna limitazione alla commercializzazione per quanto riguarda l'etichettatura e l'imballaggio;

considerando che, per assicurare durante la commercializzazione il rispetto delle condizioni fissate per gli alimenti composti, gli Stati membri devono prevedere gli opportuni controlli;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle misure previste e apportare le modifiche e aggiunte necessarie, occorre prevedere una procedura per instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con la decisione 70/372/CEE4;

considerando che la presente direttiva prevede un certo numero di disposizioni nazionali di deroga e che appare quindi necessario prevedere una clausola che permetta di riesaminare alcuni di tali casi entro un certo termine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. La presente direttiva riguarda gli alimenti composti per animali, commercializzati all'interno della Comunità.

2. La presente direttiva si applica lasciando impregiudicate le disposizioni riguardanti:

  1. a) gli alimenti semplici per animali;

  2. b) gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali;

  3. c) la fissazione delle quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali;

  4. d) la fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale;

  5. e) le organizzazioni di mercato dei prodotti agricoli.

Art. 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. a) alimenti per animali: le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale;

  2. b) alimenti composti per animali: le sostanze organiche o inorganiche in miscela, comprendenti o non additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;

  3. c) razione giornaliera: la quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno per soddisfare l'insieme dei bisogni di un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinati;

  4. d) alimenti completi: le miscele di alimenti per animali che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

  5. e) alimenti complementari per animali: le miscele di alimenti che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri alimenti per animali;

  6. f) alimenti minerali: gli alimenti complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40 % di cenere greggia;

  7. g) alimenti melassati: gli alimenti complementari preparati a base di melassa e contenenti almeno il 14 % di zuccheri totali espressi in saccarosio;

  8. h) animali: gli animali appartenenti a specie generalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo;

  9. i) animali familiari: animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Art. 3

Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile. Essi prescrivono che gli alimenti composti non presentino alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone nù siano presentati o commercializzati in modo tale da indurre in errore.

Art. 4

1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto in imballaggi chiusi o recipienti chiusi. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi o recipienti siano chiusi in modo che l'apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di riutilizzarlo.

2. Le deroghe al principio del paragrafo 1 che devono essere ammesse sul piano comunitario sono adottate secondo la procedura dell'articolo 13, semprechù la qualità e l'identificazione degli alimenti composti siano garantite.

Art. 5

1.

Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso sono apposte le indicazioni sotto elencate, che devono essere bene in vista, chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità o del produttore, o del confezionatore, o dell'importatore, o del venditore o del distributore stabiliti all'interno della Comunità:

  1. a) denominazione «alimento composto»,

  2. b) specie animale o categorie di animali alla quale l'alimento composto è destinato,

  3. c) destinazione esatta,

  4. d) modo di utilizzazione, se non appare chiaramente dalle indicazioni di cui alle lettere b) o c),

  5. e) dichiarazioni di cui al punto 5 dell'allegato,

  6. f) nome o ragione sociale e indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo,

  7. g) peso netto e, per i prodotti liquidi, o il peso netto o il volume netto.

Nel caso di alimenti composti costituiti da non più di tre ingredienti, le indicazioni di cui alla lettera b), ed eventualmente quelle di cui alle lettere c) e d), non sono necessarie se gli ingredienti utilizzati appaiono chiaramente nella denominazione.

2. Gli Stati membri prescrivono che, qualora gli alimenti composti siano commercializzati in autocarri cisterne o veicoli similari o conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, le indicazioni di cui al paragrafo 1 figurino su un documento di accompagnamento. Qualora si tratti di piccole quantità di alimenti destinate al consumatore diretto, è sufficiente che tali indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione.

3. Gli Stati membri possono prescrivere che le indicazioni previste dal paragrafo 1, lettere b), c), d), e) e g), possono figurare solo su un documento di accompagnamento.

4. Gli Stati membri possono prescrivere tutte o alcune soltanto delle indicazioni supplementari seguenti:

  1. a) l'indicazione «alimento completo» o «alimento complementare», secondo i casi, in sostituzione della denominazione «alimento composto»,

  2. b) gli ingredienti,

  3. c) le dichiarazioni previste dall'allegato, punti 3, 4 e 6,

  4. d) la data di fabbricazione,

  5. e) il peso netto all'imballaggio (all'origine) in sostituzione del peso netto previsto al paragrafo 1, lettera g),

  6. f) il tenore di polvere di latte per gli alimenti destinati all'allattamento e il tenore di cereali degli alimenti composti; in questo caso non si richiede la dichiarazione degli altri ingredienti, come prescritto all'articolo 5, paragrafo 7.

5. Gli Stati membri prescrivono che, in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1, soltanto le seguenti indicazioni supplementari possono essere apposte sull'imballaggio, sul recipiente, sull'etichetta o sul documento di accompagnamento degli alimenti composti:

  1. a) marchio di identificazione o marchio commerciale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo,

  2. b) numero di riferimento della partita,

  3. c) data limite di conservazione del prodotto,

  4. d) paese di produzione o di fabbricazione,

  5. e) prezzo del prodotto,

  6. f) modo di utilizzazione, se non richiesto conformemente al paragrafo 1,

  7. g) dichiarazioni elencate nell'allegato, punto 7.

6. Gli Stati membri possono prescrivere che, in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1, soltanto le seguenti indicazioni supplementari possono essere apposte anche sull'imballaggio, sul recipiente, sull'etichetta o sul documento di accompagnamento degli alimenti composti:

  1. a) nome o ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del fabbricante, se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura,

  2. b) denominazione commerciale del prodotto,

  3. c) ingredienti,

  4. d) eventualmente, indicazioni relative alle disposizioni previste all'articolo 14, lettera a),

  5. e) data di fabbricazione,

  6. f) dichiarazioni elencate nell'allegato, punto 8.

7. Quando sono fornite le indicazioni relative agli ingredienti, tutti gli ingredienti presenti devono essere citati con l'indicazione del tenore oppure nell'ordine della loro importanza ponderale decrescente nell'alimento composto. Gli Stati membri possono prescrivere l'una o l'altra di queste due indicazioni ed in tal caso l'una esclude l'altra. Se nessuna misura è stata adottata in base all'articolo 10, lettera b), gli Stati membri possono raggruppare gli ingredienti per categoria o mantenere categorie esistenti e ammettere che l'indicazione degli ingredienti sia sostituita da quella delle categorie.

8. Sono ammesse sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento altre informazioni purchù ben separate dalle indicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7.

Art. 6

Gli Stati membri prescrivono che al momento della commercializzazione degli alimenti composti si applichino le disposizioni di cui all'allegato, punti 1, 2, 9.1 e 9.2.

Art. 7

Gli Stati membri possono prescrivere che al momento della commercializzazione degli alimenti composti si applichino le disposizioni di cui all'allegato, punti 3, 4 e 9.3. Inoltre, nei casi previsti nell'allegato al punto 9.3 e per componenti analitici diversi da quelli che vi figurano, gli Stati membri possono fissare tolleranze corrispondenti.

Art. 8

Qualora le rispettive disposizioni nazionali lo prevedano al momento dell'adozione della presente direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a limitare la commercializzazione degli alimenti composti a quelli che:

— sono ottenuti a partire da talune sostanze,

— non contengono talune sostanze.

oppure

Art. 9

Gli Stati membri vigilano affinchù gli alimenti composti non siano soggetti, per motivi inerenti alle disposizioni contenute nella presente direttiva, a restrizioni di commercializzazione diverse da quelle previste dalla presente direttiva.

Art. 10

Secondo la procedura prevista dall'articolo 13 e in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche:

  1. a) sono adottate le modifiche da apportare all'allegato,

  2. b) possono essere stabilite categorie che comprendano gli ingredienti la cui dichiarazione è prevista dall'articolo 5, paragrafi 4 e 6,

  3. c) possono essere determinati i metodi di calcolo del valore energetico degli alimenti composti.

Art. 11

Per la commercializzazione tra gli Stati membri, le indicazioni previste dall'articolo 5, paragrafi da 1 a 7, sono redatte almeno in una delle lingue nazionali o ufficiali del paese destinatario.

Art. 12

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù durante la commercializzazione venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale inteso ad accertare il rispetto delle condizioni previste dalla presente direttiva.