Sez. 1, Sentenza n. 1048 del 18/05/1967 (Rv. 327401 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - LIMITI.*
Al criterio sussidiario di ermeneutica suggerito dall'art. 1362 cod. civ. si puo fare ricorso unicamente per chiarire espressioni ambigue o, comunque, insufficienti da sole alla Determinazione dell'effettiva volonta contrattuale, ma non anche per attribuire ad una dichiarazione negoziale un significato o un contenuto diverso da quello palesemente rilevato dalle parole usate.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)