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Sez. T, Ordinanza n. 11935 del 30/04/2026 (Rv. 678273-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Dolo processuale - Requisiti - Riproduzione della sentenza impugnata nel corso del ricorso - Assenza della relativa intestazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2026-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678273-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE

La riproduzione parziale, nel corpo del ricorso, della sentenza impugnata e non del suo contenuto integrale, non integra la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., che richiede, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità.

Cod. Proc. Civ. art. 394 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)