Sez. 5, Sentenza n. 2585 del 10/11/1978 Ud. (dep. 14/03/1979) Rv. 141411 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - FORMA - VERBALIZZAZIONE AUTONOMA - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORME EQUIPOLLENTI - VALIDITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - FORMA - VERBALIZZAZIONE AUTONOMA - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORME EQUIPOLLENTI - VALIDITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'elezione di domicilio puo essere fatta in Forma diversa da quella (verbalizzazione autonoma) indicata dall'art 171 cod proc pen, purche essa garantisca l'identita del dichiarante e la data della dichiarazione, e pertanto e sufficiente che l'elezione sia comunque raccolta a verbale anche se redatta ad altro scopo (per esempio, ricezione della dichiarazione d'impugnazione) o, ad esempio, che sia contenuta nella dichiarazione d'impugnazione spedita ai sensi dell'art 198 secondo comma (lettera raccomandata o telegramma con sottoscrizione autenticata) o anche che sia contenuta in altra dichiarazione scritta e firmata e presentata al cancelliere il quale apponga su di essa l'attestazione di ricezione datata e sottoscritta. (in applicazione di tale principio, e stata negata validita alla elezione di domicilio inserita nella dichiarazione di nomina del difensore con firma autenticata da quest'ultimo, sulla quale il cancelliere aveva apposto la stampigliatura 'depositata in cancelleria oggi" seguita dalla data e dalla sottoscrizione, sotto il profilo che una simile attestazione non garantisce adeguatamente l'identita del dichiarante).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)