Sez. 2, Sentenza n. 1541 del 25/05/1973 (Rv. 364333 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - AGGRAVAMENTI ED IMPEDIMENTI (DIVIETO) - DEFLUSSO NATURALE - DELLE ACQUE LURIDE DI UN EDIFICIO - DIVIETO DI IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE - RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - AGGRAVAMENTI ED IMPEDIMENTI (DIVIETO) - DEFLUSSO NATURALE - DELLE ACQUE LURIDE DI UN EDIFICIO - DIVIETO DI IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE - RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI - INAMMISSIBILITA.*
L'Obbligo legale del proprietario del fondo inferiore di non impedire lo scolo delle acque, si riferisce solo a quelle che dal fondo superiore naturalmente defluiscono e non gia alle acque luride provenienti da un edificio ivi esistente, le quali, appunto perche non defluiscono naturalmente, non rientrano nella previsione legislativa; di conseguenza, il suddetto proprietario non e tenuto a tollerare l'immissione di tali acque, ne puo essere condannato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il deflusso, ancorche costituiti da opere da lui poste in essere. (nella specie trattavasi di un muretto contro il quale le acque ristagnavano, espandendosi intorno all'edificio donde erano scaricate e che trovavasi in posizione piu elevata rispetto al fondo del convenuto). (V 105/71, mass n 349459).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)