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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (90/394/CEE)

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione1, redatta previa consultazione con il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un maggior livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 27 febbraio 1984, relativa ad un secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro4, prevede la messa a punto di misure protettive per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni;

considerando che la comunicazione della Commissione relativa al suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul posto di lavoro5 prevede l'adozione di direttive volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;

considerando che l'osservanza delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro costituisce un'esigenza inderogabile per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro6; che pertanto le disposizioni di detta direttiva si applicano pienamente al settore dell'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose7, modificata da ultimo dalla direttiva 88/490/CEE8, riporta un elenco di sostanze pericolose, unitamente ai dettagli relativi alle procedure di classificazione e di etichettatura di ciascuna sostanza;

considerando che la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi9, modificata da ultimo dalla direttiva 89/178/CEE10, riporta dettagli relativi alle procedure di classificazione e di etichettatura di tali preparati;

considerando che il piano d'azione 1987-1989 adottato nel programma «l'Europa contro il cancro» prevede un sostegno per gli studi europei sui possibili rischi di cancro di talune sostanze chimiche;

considerando che, nonostante le attuali conoscenze scientifiche non consentano di fissare un livello al di sotto del quale si possono escludere rischi per la salute, una limitazione dell'esposizione agli agenti cancerogeni ridurrà nondimeno questi rischi;

considerando nondimeno che, per contribuire alla riduzione di questi rischi, occorre stabilire valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse per tutti gli agenti cancerogeni per cui l'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, lo renda possibile;

considerando che devono essere prese misure preventive ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni;

considerando che la presente direttiva fissa i requisiti particolari specifici dell'esposizione agli agenti cancerogeni;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che in virtù della decisione 74/325/CEE11, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro è consultato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. GEOGHEGAN-QUINN ALLEGATO I Elenco di sostanze, preparati e procedimenti [Articolo 2, lettera c)] 1. Produzione d'aurammina. 2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. ALLEGATO II Raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (Articolo 14, paragrafo 7) 1. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore. 2. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori va effettuata in conformità dei principi e delle prassi della medicina del lavoro; essa deve comprendere almeno le seguenti misure: - tenuta della documentazione relativa ai precedenti sanitari e professionali del lavoratore; - un'intervista personale; - ove necessario, il controllo biologico e l'accertamento degli effetti precoci e reversibili. Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria possono essere decise eventuali ulteriori prove e analisi da effettuare, alla luce delle più recenti conoscenze disponibili in materia di medicina del lavoro. ALLEGATO III Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse (Articolo 16) A. Valori limite p.m. B. Altre disposizioni direttamente connesse p.m.