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Sez. 2, Sentenza n. 11238 del 07/10/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161922 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - DEFINITIVITÀ DELLA SOTTRAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SOTTRAZIONE PER BREVE TEMPO E SENZA MUTAZIONE DI LUOGO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161922-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INDIVIDUAZIONE - DEFINITIVITÀ DELLA SOTTRAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SOTTRAZIONE PER BREVE TEMPO E SENZA MUTAZIONE DI LUOGO - SUFFICIENZA.*

L'impossessamento quale momento consumativo del delitto di rapina non esige affatto il requisito della definitività della sottrazione e della sicurezza della disponibilità, ma si verifica ogni qual volta la cosa sottratta passi, sia pure per breve tempo e senza mutazione di luogo, dalla detenzione del soggetto passivo a quella dell'agente, in modo che questi l'abbia in suo potere, anche temporaneamente e sul posto stesso, ma in un'inversione di rapporto rimovibile soltanto mediante l'intervento dell'interessato o di terzi. (V mass n 153927).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)