Sez. 3, Sentenza n. 3769 del 07/11/1975 (Rv. 377974 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - PROCURATORE NON ABILITATO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DELL'ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - PROCURATORE NON ABILITATO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DELL'ESECUZIONE.*
L'istanza con cui il debitore si limita ad eccepire che il precetto e stato sottoscritto da procuratore non abilitato all'Esercizio professionale nel distretto e diretta a contestare la sola validita processuale dell'atto d'esecuzione e deve essere quindi qualificata come opposizione agli Atti esecutivi, per la quale e competente, ai sensi dell'art 27, primo comma, cod proc civ, il giudice del luogo dell'esecuzione. (V 2601/71, mass n 353713).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)