diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 18140 del 16/09/2015 (Rv. 637022 - 01)

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE | Obbligo di corretta informazione - Portata - Informazioni su fatti non conosciuti e non verificati - Divieto - Inclusione - Fattispecie relativa ad informazioni sulla regolarità urbanistica dell'immobile.
Stato
decisa il 2015-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637022-01

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE

In tema di compravendita immobiliare, il mediatore che abbia fornito alla parte interessata alla conclusione dell'affare informazioni sulla regolarità urbanistica dell'immobile, omettendo di controllare la veridicità di quelle ricevute (nella specie, la natura abusiva della veranda, adibita a cucina e in posizione centrale rispetto agli altri locali, e, quindi, neppure condonabile), non ha assolto l'obbligo di corretta informazione in base al criterio della media diligenza professionale, che comprende non solo l'obbligo di comunicare le circostanze note (o conoscibili secondo la comune diligenza) al professionista, ma anche il divieto di fornire quelle sulle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, sicché è responsabile per i danni sofferti dal cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1759, Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)