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Sez. L, Sentenza n. 11281 del 28/08/2000 (Rv. 541100 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Diarie, indennità di trasferta e indennità equiparata ex art. 9 ter D.L. n. 103 del 1991 - Esecuzione per il 50 per cento - Portata retroattiva della citata disposizione per effetto del sopravvenuto art. 4 quater D.L. n. 6 del 1993 di interpretazione autentica.
Stato
decisa il 2000-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541100-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Mentre l'art. 9 ter D.L. 29 marzo 1991 n. 103, introdotto dalla legge di conversione 1 giugno 1991 n. 166, secondo cui le <<indennità>> spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale sono equiparate alla diaria o indennità di trasferta dal punto di vista del regime contributivo (esenzione per il cinquanta per cento della retribuzione imponibile, ai sensi dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153), non aveva originariamente portata retroattiva, tale valenza gli è stata attribuita dall'art. 4 quater D.L. 15 gennaio 1993 n. 6, introdotto dalla legge di conversione 17 marzo 1993 n. 63, che l'ha qualificato come norma interpretativa e ha introdotto contemporaneamente una deroga alla sua conseguente efficacia retroattiva, prevedendo la conservazione degli effetti dei versamenti contributivi (da ritenersi subordinata al requisito della volontarietà dei versamenti stessi) avvenuti anteriormente al 1 giugno 1991 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 166 del 1991).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 art. 1, Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)