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Sez. 2, Sentenza n. 3169 del 26/10/1974 (Rv. 371661 - 01)

MANDATO - COMMISSIONE - REVOCA - DISCIPLINA - PROVVIGIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371661-01

MANDATO - COMMISSIONE - REVOCA - DISCIPLINA - PROVVIGIONE - LIMITI.*

Al contratto di commissione si applicano le regole generali sul mandato senza rappresentanza, salvo le Disposizioni speciali per esso stabilite. Pertanto, i diritti del commissionario, nel caso di revoca del contratto, sono fissati esclusivamente dall'art 1734 cod civ, specificamente dettato per il contratto di commissione, il quale riconosce al commissionario soltanto una parte della provvigione pattuita, da determinarsi tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata. (V 2580'71, mass n 353673).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)