Sez. 2, Sentenza n. 3169 del 26/10/1974 (Rv. 371661 - 01)
MANDATO - COMMISSIONE - REVOCA - DISCIPLINA - PROVVIGIONE - LIMITI.*
MANDATO - COMMISSIONE - REVOCA - DISCIPLINA - PROVVIGIONE - LIMITI.*
Al contratto di commissione si applicano le regole generali sul mandato senza rappresentanza, salvo le Disposizioni speciali per esso stabilite. Pertanto, i diritti del commissionario, nel caso di revoca del contratto, sono fissati esclusivamente dall'art 1734 cod civ, specificamente dettato per il contratto di commissione, il quale riconosce al commissionario soltanto una parte della provvigione pattuita, da determinarsi tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata. (V 2580'71, mass n 353673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)