Sez. 3, Sentenza n. 329 del 08/02/1971 (Rv. 349839 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - IN GENERE - VALORE - CREDITO PER CUI SI AGISCE - SUSSISTENZA.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - IN GENERE - VALORE - CREDITO PER CUI SI AGISCE - SUSSISTENZA.*
Nell'Azione revocatoria, il valore della causa deve essere determinato non gia sulla base dell'atto impugnato, bensi sulla base del credito per cui si agisce in revocazione, anche se il valore dei beni alienati risulti superiore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2904, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)