Sez. 1, Sentenza n. 9520 del 29/09/1997 (Rv. 508351 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Saldo passivo relativo ad altro contratto regolato in conto corrente - Nuova apertura di credito al debitore - Ipoteca - Revocatoria - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
L'ipoteca iscritta da una banca, in sede di apertura di credito concessa al cliente già debitore per saldo passivo relativo ad altro contratto regolato in conto corrente è qualificabile come garanzia di detta obbligazione e, come tale, ricade nella previsione dell'art. 67, n. 2 legge fall., in presenza di collegamento negoziale, che evidenzi l'intento dei contraenti di considerare la nuova provvista come già utilizzata dall'accreditato per l'importo corrispondente al precorso debito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)