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Sez. 6, Sentenza n. 14862 del 26/02/2015 Ud. (dep. 10/04/2015) Rv. 263117 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SUBORNAZIONE - IN GENERE | Minaccia - Caratteri - Necessità di una minaccia grave - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263117-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SUBORNAZIONE - IN GENERE

Integra il reato di cui all'art. 377, terzo comma, cod. pen., qualsiasi condotta minacciosa posta in essere al fine - non raggiunto - di far commettere al soggetto passivo uno dei reati indicati nel primo comma del predetto art. 377 (false dichiarazioni al pubblico ministero o al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione), indipendentemente dalla gravità della minaccia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna nei confronti di imputata la quale aveva rivolto la frase "Pensa a dopo" al soggetto passivo che si accingeva a deporre come testimone in un procedimento a carico del fratello della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 377

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)