Sez. L, Sentenza n. 9899 del 11/05/2005 (Rv. 581227 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Ulteriori difese - Esclusione dal divieto di nuove eccezioni - Controversia relativa ad apposizione del termine in contratto di lavoro - Deduzione in primo grado, da parte del datore di lavoro, della legittimità del contratto in base alla disciplina ex art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Deduzione, in appello, della legittimità del contratto ex art. 1, lett. c), della legge n. 230 del 1962 - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Non configura una nuova eccezione ma un'ulteriore difesa, come tale esclusa dal divieto di cui all'art. 437 cod. proc. civ., la deduzione in appello da parte del datore di lavoro - nell'ambito di una controversia relativa alla legittimità dell'apposizione del termine nel contratto di lavoro - della legittimità del contratto sulla base dell'art. 1, lett. c), della legge n. 230 del 1962, laddove in primo grado lo stesso datore aveva invocato l'art. 23 della legge n. 56 del 1987, atteso che la disciplina del contratto a termine delineata dalle due suddette leggi costituisce un sistema unico, in cui la disciplina dettata dalla seconda opera sul medesimo piano di quella generale dettata dalla prima legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)