Sez. 1, Sentenza n. 411 del 25/01/1989 (Rv. 461530 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - GIUDICE COMPETENTE - RESIDENZA ALL'ESTERO DI ENTRAMBI I CONIUGI - ART. 8 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DAVANTI A QUALSIASI TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA - GIUDIZIO IN CORSO - APPLICABILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - GIUDICE COMPETENTE - RESIDENZA ALL'ESTERO DI ENTRAMBI I CONIUGI - ART. 8 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DAVANTI A QUALSIASI TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA - GIUDIZIO IN CORSO - APPLICABILITÀ.*
La norma introdotta con l'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74 - ai sensi della quale la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, può essere proposta davanti a qualsiasi tribunale della Repubblica - si applica anche ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore, in Mancanza al riguardo di una preesistente disposizione processuale, che a norma dell'art. 23 della stessa legge conservi efficacia, con la conseguenza che va ritenuto competente il tribunale cui la domanda sia stata a suo tempo proposta.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)