Sez. U, Sentenza n. 11035 del 18/10/1991 (Rv. 474285 - 01)
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo | Esperibilità - Momento preclusivo.
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo
All'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, la quale è preclusa dal momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione nel merito, non è di ostacolo la circostanza che la causa stessa, già introitata per la decisione, sia stata rimessa sul ruolo istruttorio con ammissione di una consulenza tecnica, atteso che il relativo provvedimento, per le sue caratteristiche formali e sostanziali, non è assimilabile alla decisione nel merito in primo grado, preclusiva, ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., del regolamento predetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)