Sez. L - , Ordinanza n. 31387 del 02/12/2019 (Rv. 655995 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Dirigenza sanitaria - Struttura complessa - Riconoscimento di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel pubblico impiego privatizzato, ove il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva, non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore, sicché il trattamento economico previsto dai c.c.n.l. per i dirigenti medici di struttura complessa non può essere rivendicato da chi, al di fuori delle procedure concorsuali e selettive disciplinate dagli stessi, sia stato preposto ad una struttura che, seppure definita complessa dall'atto aziendale, non risponde ai requisiti richiesti dalle disposizioni regolamentari e collettive.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., DPR 10/12/1997 num. 484 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)