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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15421 del 20/07/2020 (Rv. 658370 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti di revisione delle condizioni di divorzio - Mantenimento di prole minore - Competenza territoriale - Criteri - Art. 709 ter, comma 1, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658370-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Le controversie che hanno ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei minori, ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori, nel rispetto delle regole dettate dal diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo dall'art. 709 ter c.p.c., suscettibile di interpretazione estensiva, essendo il nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla l. n. 219 del 2012 e dal d.lgs. n. 154 del 2013, teso ad assicurare l'uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 quater CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)