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Sez. 3, Sentenza n. 20388 del 21/04/2026 Ud. (dep. 03/06/2026) Rv. 290140-02

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Cessazione dell'attività d'impresa o estinzione dell'ente - Permanenza decennale dell'obbligo di conservazione dei documenti contabili - Sussistenza - Verifica fiscale iniziata successivamente a tali eventi - Momento consumativo del reato - Individuazione.
Stato
decisa il 2026-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290140-02

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, la cessazione dell'attività d'impresa o l'estinzione dell'ente non determinano il venir meno dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni dall'ultima registrazione, sicché, ove la verifica fiscale abbia avuto inizio successivamente a tali eventi, e sussistano gli elementi costitutivi del delitto di occultamento di documenti contabili di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quest'ultimo, avendo natura di reato permanente, si consuma solo alla conclusione del precisato accertamento ispettivo.

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 22, Cod. Civ. art. 2220, Cod. Civ. art. 2496, Cod. Civ. art. 2519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)