Codice di procedura civile
Testo in vigore al
Art. 60 Responsabilita' del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario
1. Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, e' fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
Capo III. Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Art. 61 Consulente tecnico
1. Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica.
2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del disposizioni di attuazione al presente codice.
Art. 62 Attivita' del consulente
1. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
Art. 63 Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
1. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
2. Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.
3. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
Art. 64 Responsabilita' del consulente
1. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.2
2. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.
Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
Art. 65 Custode
1. La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.
2. Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.
Art. 66 Sostituzione del custode
1. Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
2. Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo' chiederlo soltanto per giusti motivi.
3. Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 67 Responsabilita' del custode
1. Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.2
2. Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
Art. 68 Altri ausiliari
1. Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.
2. Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
3. Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Titolo II. Del pubblico ministero
Art. 69 Azione del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 70 Intervento in causa del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone;
4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533;
5) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
3. Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
Art. 71 Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero
1. Il giudice, davanti al quale e' proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinche' possa intervenire.
2. Lo stesso ordine il giudice puo' dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 72 Poteri del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
2. Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
3. Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
4. Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
5. Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
6. Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.
7. Restano salve le disposizioni dell'articolo 397.
Art. 73 Astensione del pubblico ministero
1. Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
Art. 74
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 497 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE
Titolo III. Delle parti e dei difensori
Capo I. Delle parti
Art. 75 Capacita' processuale
1. Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.
2. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita'.
3. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.
4. Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.46
Art. 76 Famiglia Reale
1. Al Re Imperatore, alla Regina Imperatrice e ai Principi della Casa Reale e' sostituito in giudizio il Ministro della Real Casa.
Art. 77 Rappresentanza del procuratore e dell'institore
1. Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
2. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.
Art. 78 Curatore speciale
1. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
2. Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.
Art. 79 Istanza di nomina del curatore speciale
1. La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente puo' essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Puo' essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonche' dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
2. Puo' essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.
Art. 80 Provvedimento di nomina del curatore speciale
1. L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore, al pretore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.
2. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.