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Sez. 1, Ordinanza n. 10719 del 22/04/2024 (Rv. 671096-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE
Stato
decisa il 2024-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671096-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE

IN GENERE Pagamenti eseguiti dal solvens tramite intermediario - Revocabilità ex art. 67, comma 2, l.fall. - Presupposti - Legittimato passivo - Beneficiario finale della prestazione - Condizioni - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare, i pagamenti eseguiti tramite intermediari specializzati sono revocabili nei confronti del beneficiario finale della prestazione dovuta dal debitore, poi fallito, e non nei confronti dell'intermediario accipiens, solo ove quest'ultimo abbia utilizzato la provvista precostituita dall'ordinante in favore dell'effettivo destinatario e non quando, a fronte di preesistenti debiti del solvens nei confronti dell'accipiens, risulti che i versamenti abbiano avuto una funzione solutoria, poiché, in tal caso, la funzione di intermediazione nel pagamento è assorbita da una funzione creditizia.

Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 70 com. 1, Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)