Sez. 2, Sentenza n. 1317 del 03/02/1993 (Rv. 480650 - 01)
Appalto (contratto di) - Consegna dell'opera | Presa in consegna dell'opera - Equiparabilità all'accettazione della medesima - Esclusione - Accettazione dell'opera - Effetti - Prova - Onere a carico dell'appaltatore - Accettazione con riserva - Onere probatorio a carico del committente.
Appalto (contratto di) - Consegna dell'opera
In materia di appalto, l'accettazione dell'opera non si identifica con la presa in consegna, ma rappresenta un atto di volontà, diretto ad accogliere la prestazione eseguita, che comporta l'esonero dell'appaltatore per vizi e le difformità riconoscibili ed il diritto al pagamento del prezzo (art. 1665, 1667 cod. civ.). Ne consegue che incombe sull'appaltatore stesso, trattandosi di effetti a lui favorevoli, l'onere di provare che il committente ha accettato l'opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificarla, e che, una volta provata tale accettazione, è onere del committente di fornire la prova che essa è avvenuta con riserva (e che, quindi, anche per i vizi riconoscibili è dovuta la garanzia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)