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Sez. 4, Sentenza n. 915 del 24/05/1967 Ud. (dep. 14/12/1967) Rv. 106308 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - CAVE E MINIERE - PERICOLOSITA DEL LAVORO - OBBLIGO DEL LAVORATORE DI PRETENDERE ADEGUATE PROTEZIONI - LIMITI E CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1967-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106308-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - CAVE E MINIERE - PERICOLOSITA DEL LAVORO - OBBLIGO DEL LAVORATORE DI PRETENDERE ADEGUATE PROTEZIONI - LIMITI E CONSEGUENZE.*

Nell'esecuzione di lavori di escavazione in miniera non vi e Obbligo giuridico, ma solo facolta, da parte del lavoratore di pretendere dall'imprenditore, dirigente o preposto, l'accertamento della natura della roccia, al fine di stabilire il grado di pericolosita della operazione e di pretendere le protezioni adeguate. Puo affermarsi, peraltro, il suo concorso di colpa, nella produzione dell'evento lesivo, ai suoi danni, ove, nonostante la probabilita del pericolo, da lui conosciuto o riconoscibile, non abbia adottato quelle cautele, che la comune esperienza e diligenza rendeva doverose, da parte sua, per preservare la sua incolumita.*

Riferimenti normativi: Legge 09/04/1959 num. 128 art. 681, Legge 09/04/1959 num. 128 art. 7, Legge 09/04/1959 num. 128 art. 6, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)