Sez. 5 - , Ordinanza n. 33244 del 21/12/2018 (Rv. 652119 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Agevolazione di cui all'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Società in regime di accreditamento provvisorio - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
L'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG prevista, per gli "enti ospedalieri", dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, non è applicabile alle società in regime di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale poiché, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, nella nozione di "enti ospedalieri" di cui all'art. 2 della l. n. 132 del 1968 non rientrano le istituzioni di carattere privato che hanno un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali: ne deriva che detta agevolazione permane solo in favore degli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell'ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale ovvero in favore dei "vecchi" enti ospedalieri in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle ASL.
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 2, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)