Sez. 1, Sentenza n. 4780 del 24/07/1981 (Rv. 415480 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITA E ORIGINALITA, PREUSO - NULLITA DI UN BREVETTO PER MARCHIO D'IMPRESA PER PREGRESSA CONCESSIONE DI ALTRO BREVETTO PER IL MEDESIMO MARCHIO - CONTROVERSIA RELATIVA - PERSISTENZA DEI REQUISITI DI VALIDITA ED OPERATIVITA DEL PRECEDENTE BREVETTO - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - CONSEGUENZE - RISCONTRO DELLA SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL BREVETTO ANTERIORE PER DECORSO DEL TERMINE EX ART 82, PRIMO COMMA, LETTERA A, DEL RD N 929 DEL 1942 - POTERE DEL GIUDICE ADITO CON LA DOMANDA DI NULLITA - PRESUPPOSTO - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO DELLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITA E ORIGINALITA, PREUSO - NULLITA DI UN BREVETTO PER MARCHIO D'IMPRESA PER PREGRESSA CONCESSIONE DI ALTRO BREVETTO PER IL MEDESIMO MARCHIO - CONTROVERSIA RELATIVA - PERSISTENZA DEI REQUISITI DI VALIDITA ED OPERATIVITA DEL PRECEDENTE BREVETTO - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - CONSEGUENZE - RISCONTRO DELLA SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL BREVETTO ANTERIORE PER DECORSO DEL TERMINE EX ART 82, PRIMO COMMA, LETTERA A, DEL RD N 929 DEL 1942 - POTERE DEL GIUDICE ADITO CON LA DOMANDA DI NULLITA - PRESUPPOSTO - ECCEZIONE IN SENSO STRETTO DELLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE.*
Nella controversia promossa per far valere la nullita di un brevetto per marchio d'impresa, ai sensi del combinato disposto degli artt 47 n 3 e 19 del RD 21 giugno 1942 n 929, in relazione alla pregressa concessione di altro brevetto per il medesimo marchio, la persistenza dei requisiti di validita ed operativita di tale precedente brevetto, al momento del dedotto effetto invalidante su quello successivo, deve essere provata dall'attore, a norma dell'art 58 di detto decreto. Ne consegue che il riscontro della sopravvenuta inefficacia del brevetto anteriore, e, quindi, della sua inidoneita ad invalidare il brevetto posteriore, per decorso del termine di cui alla disposizione transitoria contenuta nell'art 82 primo comma lettera a del decreto medesimo, rientra nei poteri del giudice adito con detta domanda, e non postula un'eccezione in senso stretto della controparte. (V 4090/80, mass n 407994).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 19, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 47, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 58, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)