Sez. T, Ordinanza n. 3745 del 19/02/2026 (Rv. 678028-01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Obbligazioni ex lege - Responsabilità solidale ex art. 38 c.c. - Distribuzione degli oneri probatori.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE
Ai fini della responsabilità solidale ex art. 38 c.p.c. per le obbligazioni ex lege gravanti sulle associazioni non riconosciute, quali i debiti d'imposta, colui che la invoca è tenuto a provare gli elementi da cui desumere la qualità, in capo all'agente, di rappresentante e/o di gestore di tutta o parte dell'attività dell'associazione, mentre su chi è chiamato a rispondere dell'obbligazione grava l'onere di dimostrare la propria estraneità alla gestione dell'ente.
Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)