Sez. 1, Sentenza n. 3287 del 15/05/1996 Cc. (dep. 20/06/1996) Rv. 205311 - 01
Misure Cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - In genere | Obbligo di procedere entro cinque giorni - Ipotesi di avvenuta richiesta di rinvio a giudizio prima della cattura - Esclusione.
Misure Cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - In genere
L'obbligo di procedere all'interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare entro cinque giorni, previsto dall'art. 294 comma primo cod. proc. pen., pena la cessazione di efficacia del titolo ai sensi del successivo art. 302, vale solo nella fase delle indagini preliminari e, dunque, non più quando il P.M. abbia già promosso l'azione penale formulando l'imputazione, ovvero con la richiesta di rinvio a giudizio. E ciò, non solo nel caso in cui la custodia cautelare in carcere sia stata disposta in una fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, ma anche nell'ipotesi in cui il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di custodia in carcere nella fase delle indagini preliminari, venga catturato successivamente alla conclusione di tale fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)